“L’appello è infondato perché deve confermarsi, da un lato, che l’Inps non ha fornito prova della somministrazione illecita di manodopera posta a base della pretesa contributiva, dall’altro che le risultanze istruttorie di primo grado offerte hanno elementi diametralmente opposti alla tesi prospettata dall’ente previdenziale [...] Ad ogni modo, la somministrazione illecita di manodopera è smentita da altri elementi probatori che il tribunale ha puntualmente valorizzato senza che, a ben vedere, su di essi l’Inps ha preso posizione , nemmeno chiarendo per quali ragioni la sola dichiarazione dello xxxxxx dovrebbe prevalere su altre circostanze che effettivamente sono emersi dall’istruttoria di primo grado.

In particolare, il tribunale ha correttamente evidenziato:

a) che i due testi sentiti nel corso del primo grado avevano reso dichiarazioni da cui emergeva che la xxx svolgeva i lavori di raccolta in piena autonomia, con mezzi propri e impartendo le direttive ai suoi lavoratori;

b) che l’Inps non aveva provato alcunché in ordine al fatto che la Cooperativa xxxx non aveva una sua organizzazione aziendale e non aveva la disponibilità di suoi mezzi e beni strumentali;

c) che il contenuto del contratto di appalto del 3.10.13 era chiaramente indicativo di un appalto genuino in quanto contenente, tra l’altro, un risultato ben determinato e la pattuizione del prezzo;

d) che gli stessi ispettori avevano accertato la regolare emissione di fatture per i lavori svolti e soprattutto i relativi pagamenti da parte della xxxxxxxx con mezzi tracciabili.

15) I suddetti elementi, che l’Inps non ha contrastato e che in effetti emergono dagli atti di causa, valgono chiaramente a smentire la mera somministrazione di manodopera ad opera della cooperativa xxx a favore del xxxxx e sminuiscono la valenza della dichiarazione dello xxx in relazione alla quale, come visto, emergono plurime perplessità che l’Inps non riesce a superare”. (Corte di Appello di Catanzaro – sez. lav. sentenza n. 115/2023, pubblicata il 07.11.2023, Consigliere relatore dott. Antonio Cestone).

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