“ … nel merito non è stata dimostrata la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente. Concordemente al provvedimento del GUP, il quale in data 22.11.2015 ha assolto la ricorrente con formula piena perché “il fatto non sussiste”, ritengono non dimostrati gli addebiti […] ritenuta, dunque, dimostrata la sussistenza del danno biologico che esistenziale, in mancanza di una contestazione precisa il quantum indicato dalla difesa attorea, le Poste devono essere condannate a pagare la somma di € 25.000,00 a titolo di ristoro per danni subiti a causa degli illegittimi procedimenti intrapresi e dell’illegittimo licenziamento” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano - Sez. Lavoro, Sentenza n. 330 del 24.04.2018, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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