“… non risulta dimostrata alcuna cessione di azienda o ramo di azienda: alle allegazioni del ricorrente non ha fatto seguito la prova di tale circostanza. Spetta, infatti, al ricorrente, secondo i principi generali ex art. 2697 c.c., dimostrare in maniera certa l’esistenza della cessione del ramo di azienda […] Alla luce di tutte le considerazioni, la domanda avrebbe dovuto comunque essere respinta nei confronti di …, perché non vi è prova che la predetta società fosse obbligata ad assumere il ricorrente, che quindi, nei confronti della stessa, non avrebbe potuto vantare alcun diritto, né ai sensi dell’art. 2112 c.c., né ai sensi dell’art. 6 CCNL” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano – Sez. Lav., sentenza n. 150 depositata in data 21.02.2019, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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