“Deve innanzitutto osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che "l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento,  il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione assume evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza,  un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo. Giova inoltre premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem che il Sindaco può adottare per ovviare a situazioni eccezionali di necessità ed urgenza che non siano fronteggiabili mediante gli ordinari strumenti amministrativi a disposizione. La situazione emergenziale può essere di tale portata da consentire, secondo parte degli interpreti, anche la deroga temporanea a norme di legge, purché le ordinanze siano rispettose dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei precetti costituzionali. E’ dunque la necessità di salvaguardare gli interessi fondamentali della comunità di riferimento, minacciati dalla situazione eccezionale ed imprevedibile, che giustifica ai sensi dell'art. 54 Tuel il potere di intervento extra ordinem. Deve precisarsi che il legislatore non ha predeterminato un catalogo di ipotesi in cui tale ''potere possa legittimamente estrinsecarsi, avendo correttamente previsto una clausola generale che possa adeguarsi alle molteplici situazioni emergenziali in concreto verificabili. Nondimeno, le peculiari caratteristiche del potere in esame, in quanto in grado di comprimere, sebbene temporaneamente, altre situazioni giuridiche meritevoli di tutela, suggeriscono un suo utilizzo prudente, e dunque un'interpretazione restrittiva delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica, o dei gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" che ne costituiscono il presupposto legittimante” (Tribunale di Castrovillari ex Rossano, Sez. Lav., sentenza n. 378 del 04.06.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

 

 

 

 

 

 

 

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