“I ricorrenti hanno pertanto fondamentalmente censurato l'operato dell'azienda la quale, in violazione delle norme pattizie sopra menzionate, avrebbe unilateralmente imposto ai dipendenti sia di procedere all'effettuazione di lavoro multiperiodale, sia le modalità del suo espletamento. Ebbene, le doglianze dei ricorrenti riguardano l'asserita lesione di prerogative sindacali, la quale non può che essere fatta valere dalle organizzazioni interessate. Le violazioni contestate riguardano infatti la mancata effettuazione dell'esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai sensi degli artt. 17, 17-bis e 18 del CCNL applicato. Pertanto, essendo le norme invocate poste a tutela del corretto esercizio della rappresentanza sindacale, ne deriva che i lavoratori non possiedono legittimazione attiva uti singuli al fine di accertarne la violazione da parte del datore di lavoro, nonché al fine di ordinare a quest'ultimo la cessazione della condotta antigiuridica. Quanto osservato conduce alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti …” (Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro, sentenza n. 574/2018, pubblicata in data 15.10.2018, Giudice del Lavoro dott. Simone Falerno).

 

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