“… le censure relative alla qualificazione della delibera di Giunta Comunale come offerta non formale ai sensi dell'art. 1220 c.c., va chiarito che l'offerta non formale della prestazione esclude la mora  del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità dei creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere 1a prestazione stessa … omissis …  Nel caso di specie non si può ritenere che la notifica della delibera di Giunta Comunale del 25.03.2003 integrasse gli estremi dell'offerta non formale seria e completa …” (Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, Consigliere est. dott.ssa Maria Rosaria di Girolamo, sentenza n. 1638/2015).

 

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