“Quanto all'applicabilità della decadenza di cui all'art 32 L 183/2010  alla fattispecie di passaggio del lavoratore da un'azienda all'altra in seguito alla successione di appalti, il giudicante con sentenza n. 1770/2017  ha già affrontato e deciso la questione in senso affermativo e ritiene di dover confermare tale decisione, pur consapevole di una pronuncia di segno opposto della Corte di Cassazione -sezione Lavoro- (Sentenza n. 13179/17). La ricorrente ha infatti svolto le seguenti domande: accertare e dichiarare il diritto al passaggio diretto ed immediato (...) alle dipendenze della convenuta, e ordinare  L'immediato aumento delle ore lavorative con contestuale assunzione. Entrambe le domande sono assoggettate al termine di decadenza di 60 giorni di cui all’articolo sopra riportato, trattandosi di domande dirette ad accertare e comunque costituire il rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto diverso dal precedente titolare del rapporto. Quanto alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 13179/17, il giudicante non condivide tale interpretazione, che contrasta con la stessa dizione della norma.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Milano con sent. n. 754/2017, "L'art. 32 comma 4 lett. d) prevede infatti (con norma di chiusura che ricomprende ma non esaurisce la portata applicativa della disposizione con l’espresso richiamo all’art. 27 del d.lgs. 276/2003) <ogni altro caso in cui si chiede la costituzione e 1'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto).". La locuzione di cui alla lettera d) dell'art. 32 cit. "In ogni altro caso" intende ricomprendere nel regime della decadenza tutte le ipotesi di accertamento del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro formale. L'ampio tenore letterale della disposizione consente dunque di ricondurre nell’ambito applicativo della norma fattispecie eterogenee, che non si esauriscono nella sola ipotesi di cui all'art 21 del d. lgs 216/2003, ma che includono ogni altro caso di accertamento della titolarità del rapporto di lavoro nei confronti di un soggetto terzo. Tale tesi, oltre che coerente con l'interpretazione letterale della disposizione, appare conforme anche alla ratio sottesa all'art. 32 comma 4 lett. d) L.183/2010, quale L’'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l’introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l’art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del- lavoratore" (cfr. Cass. sent. n. 22627 /2015), nonché la necessità di evitare pratiche di rallentamento del contenzioso giudiziario e conseguenti moltiplicazioni degli effetti economici in caso di sentenza favorevole. Viceversa, la limitazione dell'applicazione della norma in esame ai soli casi in cui sia configurabile una fattispecie interpositoria - come prospettato nella sentenza della Corte di Cassazione sopra citata - non trova alcun fondamento nel dettato normativo. In base alle argomentazioni appena esposte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile”. (Tribunale di Milano – Sez. Lav., sentenza n. 2270 pubblicata in data 08.09.2017, Giudice dott.ssa Maria Grazia Florio)

 

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