“ … deve, infatti, ritenersi che, il caso di disdetta, il conduttore, rimasto nella detenzione del’immobile dopo la cessazione del contratto, è tenuto al pagamento, da tale momento, dell’indennità di occupazione ai sensi dell’art. 1591 c.c. …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano – Sez. Civile, sentenza n. 473 del 27 novembre 2014, G.I. dott. Ambrogio Colombo).