"ln conclusione, non può ritenersi che il semplice superamento dei limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva determini di per sé la nullità dei contratti a tempo parziale e, comunque, l’applicazione del minimale retributivo previsto per il tempo pieno” (Tribunale di Castrovillari ex Rossano, sez. lavoro, Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 271 del 21.02.2014)

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