“… per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento …” (Tribunale di Castrovillari, ex Rossano Sez. Lavoro, sentenza n. 528/14 Giudice dott.ssa Anna Caputo)

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