“… la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale (cfr. Cass. n. 8549/2008) e che, a tal fine, non è sufficiente da parte del ricorrente l'allegazione di copie delle fatture emesse e un estratto conto unilateralmente predisposto, essendo viceversa necessario l'estratto autentico delle scritture contabili (cfr. Tribunale Torino, 13.06.2002) e che dunque la fattura commerciale è idonea all’emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica da un regolare copia fatture (cfr., tra le altre, Cass. n. 3090/1979; Cass. n.1469/2002) … omissis … la produzione di semplice copia conforme delle scritture contabili rilasciata dal segretario comunale o da un notaio, la quale si limiterebbe ad una mera attestazione di conformità all’originale senza comprendere le ulteriori e sopra specificate attestazioni richieste dall’art. 634, 2° comma, c.p.c., rendendosi sempre necessaria l’attestazione notarile che le scritture sono regolarmente tenute, facendo riferimento ad un requisito in sé del tutto diverso e autonomo sia dalla eventuale bollatura e vidimazione dei libri che della conformità all’originale” (Tribunale di Rossano, Sez. Civile, ordinanza del 29.09.2009, G.I. dott. Ambrogio Colombo).