“Nel caso di specie, poiché il fatto può essere sussunto nella fattispecie per la quale è prevista una sanzione conservativa, si ritiene applicabile il comma 1 dell’art 3 cit.
Concludendo, il licenziamento appare illegittimo per difetto di specificità degli addebiti e, altresì, illegittimo per evidente sproporzione della sanzione irrogata.
Nel consegue, in applicazione del primo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, la condanna della società .............. s.p.a. a corrispondere al ricorrente l'indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”. (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., sentenza n. 1581/2024, pubbl. il 14.08.2024, Giudice dott.ssa Anna Caputo).