“L’art. 72 CCNL servizi igienici prevede al comma 8 che qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente capoverso (cioè di farsi convocare per esporre le proprie giustificazioni) a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o infortunio, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso sino al giorno di ripresa dell’attività lavorativa e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla predetta data di notifica […] Questo Giudice, tuttavia, ritiene che il termine previsto dall’art. 72 CCNL non possa qualificarsi come perentorio. Ciò innanzitutto perché, come del resto avviene con riferimento ai termini processuali, la perentorietà va considerata l’eccezione e non la regola, sicché occorrerebbe poter desumere dal dato testuale della disposizione contrattuale una indicazione in tal senso, nel caso di specie assente. In secondo luogo, perché se si optasse per la sua perentorietà, l’osservanza dello stesso risulterebbe in molti casi inesigibile per il datore di lavoro che, come nel caso in esame, si trovi a contestare un addebito disciplinare ad un dipendente che si assenti lungamente dal lavoro, giacché l’art. 72 comma 8 parrebbe disporre, con norma di chiusura, l’impossibilità di superamento del termine di 30 giorni, pur essendo il lavoratore impossibilitato a causa di malattia o infortunio […] Sul punto, l’art. 72 CCNL servizi igienici al comma 9 dispone che “entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8, salvo casi particolarmente complessi oggettivamente comprovabili da parte dell’azienda o del lavoratore, l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare … Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo”. In tal caso, come del resto emerge chiaramente dall’interpretazione letterale della disposizione, non vi è dubbio che il termine per la conclusione del procedimento abbia carattere perentorio. (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lavoro, Giudice dott. Simone Falerno, sentenza n. 672 pubblicata il 18.12.2017).

 

 

 

 

 

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“ … Orbene, alla luce di quanto esposto sembrano sussistere le condizioni di legge per come indicate al punto a) e c) del comma 3 dell’art. 9 del CCNL del settore che consentono al ricorrente di ottenere in deroga il mutamento dell’incarico su posti liberi presenti in Campania - circa 73 posti - … Quanto al periculum in mora, considerata la manifesta fondatezza de1 ricorso per 1e ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta da1 ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza de1periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe allo stesso dall’attesa della definizione del giudizio ordinario …” (Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro –  Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 30.10.2017, depositata in data 07.11.2017 - Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“Nel caso di specie, l'opponente mediante le dichiarazioni dei testi ha confutato le risultanze dell'accertamento ispettivo. Dal canto suo, l’INPS non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa economica, mentre le dichiarazioni rese agli ispettori hanno valore di mera confessione stragiudiziale resa a terzi e dunque sono liberamente valutabili dal Giudice unitamente ad altri elementi di prova. Gli interrogati hanno demolito nel corso dell'istruttoria giudiziale le risultanze dell'accertamento ispettivo …” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., Giudice dott.ssa Anna Caputo, sentenza n. 94 del 07.03.2017)

 

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“… L'immediatezza della contestazione è condizione di legittimità del recesso per giusta causa, disattesa nel caso in esame dalla … che ha provveduto a contestare alla ricorrente gli addebiti disciplinari a distanza di oltre 2 mesi dal verificarsi dei fatti contestati e ad adottare la sanzione del licenziamento per giusta causa con efficacia immediata a distanza di circa 5 mesi dal verificarsi degli asseriti fatti disciplinarmente rilevanti. … omissis … Il riferimento generico ai "fatti recentemente emersi", infatti, si traduce in un difetto di contestazione, esternazione dei motivi, in una mancanza di trasparenza che lede anche il diritto di difesa” (Tribunale di Castrovillari, sez. lav., ordinanza del 16.03.2017, Giudice del Lavoro dott.ssa Anna Caputo).

 

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“Devesi accertare, in ordine ai fatti indicati, se la procedura di mobilità utilizzata dalla società resistente ex Legge 223/91 per il licenziamento collettivo da cui è stato interessato il … sia stata ritualmente rispettata. Bisogna rilevare che per accedere alla mobilità, l’articolato prevede di fatto la necessaria esistenza di alcune condizioni quali: le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda; l’individuazione e la collocazione aziendale e i profili professionali dei dipendenti; l’ambito organizzativo in cui risultano gli esuberi …” (Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano, Sez. Lav., Giudice Onorario Avv. Francesco Funari, sentenza n. 1248 del 06.12.2016).

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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