“Ebbene, in via preliminare occorre chiarire che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità elaborato con riferimento alla formulazione della disposizione contenuta nell’invocato art. 18 S.L. anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012, la liquidazione forfettaria ex lege prevista dall’art. 18 L. n. 300/1970 copre tutti i danni collegati all'illegittimità del licenziamento ex se, anche sotto il profilo del danno biologico […] Ebbene la parte ricorrente si è limitata a rappresentare di aver subito i pregiudizi alla salute, morali ed alla professionalità in occasione ed a causa dell’illegittimo licenziamento impugnato.  In concreto la parte ricorrente ha ricollegato l’insorgenza dei lamentati pregiudizi alla salute, morali ed alla professionalità semplicemente alla irrogazione da parte della società del recesso impugnato ritenuto illegittimo senza rappresentare la natura ingiuriosa, persecutoria o vessatoria del recesso né le sue concrete modalità lesive della dignità e dell’onore anche in ambito professionale. Risulta omessa qualunque allegazione ed offerta di prova non solo del carattere ingiurioso, persecutorio o vessatorio del licenziamento in esame quanto piuttosto delle concrete modalità offensive con cui è stato intimato il licenziamento, delle forme lesive della dignità e dell’onore del lavoratore ed anche della pubblicità del provvedimento in grado di incidere negativamente nella sfera relazionale e professionale del dipendente.” (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., Giudice del Lavoro dott. Salvatore Franco Santoro, sentenza n. 1591/2019, pubblicata il 09.10.2019).


 

 

 

 

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