Non vi è dubbio, infatti, che per un ufficiale di P.G. che si è sempre dedicato con diligenza ed abnegazione all'esercizio delle funzioni pubbliche assegnategli, vedersi destinatario di una sanzione disciplinare "della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della retribuzione", irrogata per "il grave ed inaccettabile addebito di aver assunto comportamenti e contegni scorretti nei confronti di superiori", laddove invece lo ..... si era limitato ed esercitare i propri "diritti di difesa e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantiti", senza assumere alcun contegno irriguardoso e/o esorbitante delle regole di continenza verbale, per come riconosciuto dal Tar, abbia integrato una condotta illegittima quanto meno sotto il profilo colposo, rappresentando l'inizio di una situazione di mortificazione interiore, della dignità ed immagine professionale, foriera di conseguenze sia sul piano psicologico che biologico e patrimoniale, che lo hanno accompagnato per l'ulteriore corso della sua carriera, visto che il Ministero, nonostante l'avvenuto annullamento della sanzione disciplinare de qua, non solo non ha provveduto a restituire le trattenute all'uopo operate ed a risarcire gli arrecati danni ma ha altresì omesso di depennare dal foglio matricolare del ...... lo stesso avvenuto annullamento della sanzione, finendo cosi coll'aggravare le già accertate ripercussioni psico - fisiche che ne sono derivate.” (Tribunale di Catanzaro, sez. civ., Sentenza n. 1050/2021, pubblicata il 29.06.2021, Giudice dott. Aleardo Zangari Del Prato).

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