“Parte ricorrente ha lamentato, tra le varie doglianze, che l’Inps ha determinato la inadempienza contributiva nella misura di Euro 5.371,00 senza indicare i lavoratori interessati alla presunta omissione contributiva.

La doglianza proposta è fondata.

Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che la determinazione del fabbisogno lavorativo della ditta ricorrente sia stato determinato tramite ricorso alla c.d. stima tecnica. Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire certezza deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell’art. 8 D.L.vo n. 375/1993 [...] Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori Inps hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. 

Tanto conforta l’evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell’Inps.

Pertanto, non avendo parte resistente, gravata del relativo onere, sufficientemente provato la sussistenza dell’obbligo contributivo nella sua effettiva entità, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente ...” (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., sentenza n. 1005/2021 pubblicata il 03.06.2021, Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia).

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“12) Ad ogni modo, non può convenirsi con l’appellante laddove afferma che dalla prova orale espletata, dai documenti di causa, nonché dal principio di non contestazione sarebbe emerso l’espletamento del lavoro straordinario, che in questa sede, così come nel primo grado di giudizio, non risulta con precisione quantificato.

 13) In primo luogo si osserva che, come correttamente dedotto dalla società appellata, dei quattro capitoli di prova orale articolati nell’atto introduttivo del giudizio, nessuno mirava a provare la domanda riferita allo straordinario e, per la verità, nemmeno i fatti e le norme sottese al diritto alla corresponsione dell’indennità di reperibilità o di altre indennità contrattualmente previste. I capitoli di prova, infatti, erano unicamente rivolti a provare le concrete mansioni svolte dal Curia nel corso del tempo, senza alcuna indicazione riferita alla durata di loro svolgimento.

14) Il lavoro straordinario, poi, non può ritenersi provato sulla base della non contestazione ad opera della società appellata, né risulta che la stessa, per come si adombra in appello, fosse incorsa in qualsivoglia decadenza. La società convenuta si costituì nel rispetto del termine di cui all’art. 416, comma 1, c.p.c. con memoria depositata il 24.4.14, a fronte di un’udienza di discussione fissata per il 14.5.14. Deve poi rilevarsi che a pag. 7 della memoria della costituzione la società contestò in modo specifico l’espletamento del lavoro straordinario, avendo chiaramente affermato: contrariamente a quanto asserito nel ricorso, nell’intercorso rapporto di lavoro (dal 20.10.2008 al 31.12.2008 e dal 02.01.2009 al 31.07.2012) il ricorrente ha lavorato per 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato con orario di lavoro giornaliero ripartito dalle ore 07,30 alle 12,30 per un complessivo di 30 ore settimanali, con giorno di riposo la domenica. A fronte di tale specifica contestazione era dunque il lavoratore che doveva fornire prova del lavoro straordinario dedotto in giudizio a mezzo della prova orale e documentale”. (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav., sentenza n. 968/2020, Pubblicata in data 24.12.2020, Giudice Consigliere Relatore, dott. Antonio Cestone).

 

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“… Si ritiene invece che il trasferimento in questione abbia determinato un demansionamento illegittimo ai danni del ricorrente, non avendo Poste Italiane fornito la prova dell'esatto adempimento e, quindi, dell'equivalenza delle mansioni attribuite in qualità di responsabile dell'ufficio postale di Cotronei rispetto a quelle precedentemente svolte quale addetto allo staff del responsabile di filiale.

 Di contro, in tema di esercizio dello "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. 26477/2018), dimostrando quindi l'equivalenza delle mansioni assegnate in seguito al trasferimento. Né, contrariamente a quanto dedotto da Poste, l'equivalenza poteva intendersi in modo meramente formale atteso che, al contrario, l'art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dello "ius variandi" operato dal datore di lavoro, da un punto di vista oggettivo, all’inclusione delle nuove mansioni nella stessa area professionale e salariale di quelle iniziali e, sotto il profilo soggettivo, all’affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove mansioni devono quanto meno armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Ciò detto, una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" e del riclassamento non richiede l'identità delle mansioni, né esso è impedito dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Cass. sez. lav., 15.2.2003 n. 2328 e Cass. 13714/2015).

 Nel caso di specie Poste Italiane, pur contestando che il ricorrente fosse stato privato della possibilità di esercizio delle competenze organizzative e di coordinamento del personale acquisite in precedenza nel coordinamento delle attività di formazione, oltre che dell’attività di tutela della sicurezza sul lavoro e, comunque, nell’ambito di specifici progetti, non ha dimostrato che la gestione del personale effettuata presso l'ufficio di Cotronei potesse richiedere l'esercizio di una professionalità affine a quella espressa presso lo staff del responsabile di filiale, suscettibile di ulteriori sviluppi professionali” (Tribunale di Crotone – Sez. Lav., sentenza n. 853/2020, pubblicata il 10.12.2020 – Giudice dott.ssa Caterina Neri).

 

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“Ebbene, non essendo il ……………. assegnato al servizio oggetto di affidamento a Ecoross srl, non è applicabile nei suoi confronti l'invocato art. 6 del ccnl allegato agli atti, che, ai fini del passaggio alle dipendenze della società subentrante, richiede che il lavoratore risulti in forza presso l'azienda cessante in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento nel periodo di 240 gg precedenti l'inizio della nuova gestione. (Corte di Appello di Catanzaro – Sez. Lav., sentenza n. 843/2020, pubblicata il 22.12.2020, Giudice Presidente Relatore Dr. Gabriella Portale).

 

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“In particolar modo l’Inps ha omesso l’offerta della prova delle condizioni soggettive ed oggettive per l’insorgenza dell’obbligo a carico della parte ricorrente di versamento di contributi presso la gestione commercianti.

 Risulta omessa la prova da parte dell’istituto resistente a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel presente giudizio dell’an del debito contributivo in esame.

 A tal proposito, infatti, va puntualizzato, che nell’intrapreso giudizio oppositivo l’onere della prova dell’an dei crediti previdenziali risulta gravare sull’ente che si assume creditore, considerata la sua posizione di convenuto solo in senso formale in questo tipo di giudizio e la sua qualità di attore in senso sostanziale, analogamente a quanto avviene per il giudizio oppositivo all’ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., cui la giurisprudenza di legittimità equipara per analogia il giudizio di opposizione4.

 Ebbene, alla luce di tali premesse, deve ritenersi non provata dalla parte resistente Inps la fondatezza delle pretese contributive per cui è causa.

 Deve, infatti, ritenersi imprescindibile l’accertamento della necessaria coesistenza delle condizioni e dei presupposti legislativi di cui all’art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 per poter ritenere obbligatoria l’iscrizione nella gestione commercianti anche di un socio amministratore unico di società a responsabilità limitata, come per il caso di specie e, di conseguenza, per poter ritenere effettivamente dovuti i contributi da questi pretesi6. 

In mancanza di prove della ricorrenza dei requisiti di legge in capo alla parte ricorrente e, soprattutto, attesa l’impossibilità di desumere detti elementi dalle produzioni di parte resistente, considerata l’irrilevanza della visura camerale della società in esame e della sua iscrizione nel registro delle imprese, in quanto non funzionali, da sole, a provare anche la partecipazione personale e prevalente del ricorrente al lavoro aziendale, occorre affermare la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente7.

In concreto manca la prova necessaria dell’abitualità e della prevalenza della personale prestazione lavorativa del ricorrente per la società di cui è amministratore unico per i periodi in contesa che la parte resistente aveva l’onere di fornire8.

 Deve essere affermata, di conseguenza, l’insussistenza delle pretese previdenziali azionate dalla parte resistente”. (Tribunale di Castrovillari – Sez. Lav., Giudice Dott. Salvatore Franco Santoro, Sentenza n. 1844/2020, pubblicata il 13.11.2020).

 

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"Il carattere contingibile ed urgente dell’ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente extra ordinem, in ragione della recipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l’igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l’applicazione dell’art. 6 CCNL settore “Igiene Ambientale” (Tribunale di Rossano (collegiale), sez. lavoro, ordinanza emessa in data 11.01.2011, Giudice rel. est. dr. G. Labonia).

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