“Ebbene, a norma dell’art. della Legge 27 novembre 1960, n. 1397, siffatto l'obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. […] c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. È altresì noto che, trattandosi di pretesa vantata dall’ente impositore, in forza del principio generale in tema di giudizi di opposizione, l’onere di provare la sussistenza del credito, sia sull’an che sul quantum, grava sull’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, mentre a carico del contribuente opponente è l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi modificativi ed estintivi (Cass. civ., sez. I, 18 aprile 1998, n. 3937; Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 1999, n. 1122). In concreto è stata omessa la prova, nemmeno mai offerta, dei presupposti legittimanti l’obbligatoria iscrizione nella gestione commercianti del ricorrente come amministratore unico della società a responsabilità limitata e degli elementi costitutivi del diritto di credito contributivo vantato dall’istituto resistente sebbene quest’ultimo fosse a ciò tenuto in ragione della posizione sostanziale assunta nel presente giudizio. Più precipuamente, nel caso in esame non è stata fornita la prova dell’abitualità e della prevalenza nel lavoro aziendale dell’attività svolta dal ricorrente.” (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., sentenza n. 744/2022 pubblicata il 06.05.2022, Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito).

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