“Osserva in via preliminare il giudicante come il presente giudizio abbia ad oggetto la richiesta di pagamento, da parte del ricorrente delle differenze retributive vantate nei confronti della resistente per il periodo 2013-2018.
Dalla documentazione agli atti del giudizio (o meglio, come specificato sopra, acquisita in corso di giudizio per mezzo dei poteri istruttori del Giudice, il quale è in ogni caso tenuto alla ricerca della verità materiale) si evince che la parte in questa sede ricorrente aveva sottoscritto in data 31.7.2018 un “verbale di conciliazione” innanzi all’ispettorato del lavoro di Cosenza dalla cui lettura si evince chiaramente la volontà dell’odierno ricorrente di rinunziare espressamente - a fronte di una somma offerta dalla Società convenuta - alle pretese e alle rivendicazioni a qualsiasi titolo connesse e/o comunque riconducibili al rapporto di lavoro tra e S.p.a..
La rinuncia espressa è stata così formulata: “…a fronte di tale pagamento e della sottoscrizione del presente accordo entrambe le parti dichiarano di non avere null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa relativa al rapporto di lavoro intercorso per come sopra riportato”.
In particolare, il pregresso rapporto di lavoro era quello che va dal 2011 al 2018, con conseguente copertura anche del periodo oggetto del presente contenzioso (2013-2018).
In ragione della sottoscrizione del verbale di conciliazione prima della proposizione della domanda giudiziale (come detto, in data 31.07.2018), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
L’art. 2113, comma 4, c.c., prevede espressamente l’inoppugnabilità delle conciliazioni intervenute ai sensi, tra gli altri, dell’art. 410 e 411 c.p.c. nelle materie di cui all’articolo 409 c.p.c., derogando alla normativa generale.
Deve pertanto rilevarsi che alle conciliazioni sottoscritte presso le commissioni istituite innanzi all’ispettorato del lavoro, in ragione dell’inoppugnabilità prevista dall’art. 2113, comma 4, c.c., viene attribuito di fatto all’accordo raggiunto in sede protetta natura definitiva.
La ratio della disposizione codicistica è, infatti, quella di assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la pienezza di tutela del lavoratore in considerazione della portata che ha la conciliazione sui suoi diritti inderogabili e dell’inoppugnabilità della stessa, ovvero dell’impossibilità per il lavoratore – una volta sottoscritto l’accordo – di sollevare ulteriori contestazioni.
In difetto dei predetti requisiti il verbale è soggetto a termine decadenziale di cui all’art. 2113 c.c., ove qualificato come verbale di rinuncia e transazione.
Nel ricorso introduttivo, la parte ricorrente omette del tutto di riferire che sulla questione azionate era stato sottoscritto il predetto verbale di conciliazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, difettando qualsivoglia prova ed altresì qualsivoglia indizio della mancanza di autodeterminazione della parte ricorrente nella stipula dell’accordo, essendo il verbale di conciliazione intervenuto ante causam non può che dichiararsi l’inammissibilità del presente ricorso. (Tribunale di Castrovillari – sez. lav., Sentenza n. 1134/2025, pubblicata il 30.06.2025, Giudice del Lavoro dott. Giordano Avallone).